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2 luglio| 1705 Tomaso Morosini

Dispaccio del 16 agosto| 1705|

N. (senza numero)

Serenissimo Principe,
animata dal publico sovrano gradimento la mia debolezza a continuare gl’essercicii della carica in tutte le cose del publico venerato servitio, non ho mancato racogliere i lumi necessarii sopra le novità introdote ultimamente alle mude arciducali, con l’accrescimento delli soliti pagamenti sopra il sale, con timore che possa estendersi anco sopra il vino, mentre oltre alcuni più vicini ai limitar del confine, li più interni nel Cragno non si vedono più a comperar vino in questa città e territorio, e l’era la felicità di questi sudditi, mediante l’esito delle loro entrate, onde nasce la dificoltà di affittare il dacio del vino per terre alliene, non restandomi speranza di acrescer l’offerta delle lire tre mille, che ho rassegnato a’ sovrani beneplaciti di Vostra Serenità che per poca cosa, e pure se m’acresce il timore di vederlo maggiormente pregiudicato et in degrado di questa offerta correndo per conto di Vostra Serenità, ma nella certezza dell’acrescimento di esse mude sopra il sale, ch’è il principal alimento di Capodistria e di Muggia, versando le maggiori premure di questi popoli, io mi atrovo in debito di humiliare alla publica notitia le loro riverentissime suplicationi con esata informatione delle cose.
Nelli anni 1463 et anteriori, con l’aumento di detta gabela interdeta dalla città di Trieste la strada del Cragno, restarono quasi desolate Capodistria e Muggia; sciagura, meritò l’impegno della Serenissima Republica, per reprimere l’antico (...). Emula Trieste, e riddotta con l’assedio del mare all’estrema calamità, ottenne dalla generosità dell’Eccellentissimo Senato ad intercessione et in grazia di Pio secondo, Sommo Pontefice, il perdono l’anno antedetto 1463, 17 novembre, con patto inviolabile che reputassero levate le novità, rese libere et apperte le stradde, e restituito il primiero comercio, come seguì. L’anno poi 1486, 29 luglio lo stesso restò stipulato e concluso tra la Maestà dell’Imperatore e la Serenissima Republica, e confermato dall’Imperator Ferdinando l’anno 1637, 14 luglio, e più espressamente dall’ultimo Imperatore Leopoldo l’anno 1659, 30 maggio con gl’ordini rilasciati alli Consigliei Secreti et alla Camera dell’Austria infe(...) che fosse levato il dacio, e rimesso nel suo pristino stato il comercio, in essecutione delle prenotate conventioni.
Da questi ordini felicitato l’esito de Sali, respirarono Capodistria e Muggia, ma con fatalità sempre incon(...), perché l’anno 1693 restò di novo accresciuto il dacio del sale dalle lire tre soldi due, sino a lire sette, soldi dieci, passato, e furono obligati li sudditi arciducali incaminati verso l’Istria dai soldati delle mude a portarsi a Trieste a far le bollette, per obligarli in tal forma a comprar ivi il sale. Novità che apportò gran tribulazione a questo paese, che diede tutta la solecitudine alla paterna pietà dell’Eccellentissimo Senato, e che impiegò tutta la prudenza degl’Eccellentissimi Ambasciatori alla Corte di Viena, con l’espedizione sino di soggetto di quella città informato delle cose e sorti che fusse levato l’obligo ai cranzi di far le bollete a Trieste, ma non di restituire il dacio al pristino stato, quale dalle lire sette, soldi dieci dall’hora, hora resta acresciuto a lire otto, soldi quindeci, che impedisce maggiormente il comercio e l’esito de Sali, contro quanto è stato così maturamente e precisamente ordinato dalla gloriosa memoria del deffonto Imperator Leopoldo, che doverebbe esser fatto rissolutamente essequire dalla veneratione del regnante suo figliolo.
L’(...) carti (!) humiliare ai riflessi dell’Eccellenze Vostre il fondamento delle cose premesse.
Sempre più resto assicurato che la povertà de banditi come lo dimostra il fatto, che pochi o nessuno è ricorso alla Dominante per le publiche gratie, sia l’unica causa che continuino disperatamente nei bandi. È considerabile il loro numero d’anni dieci in qua, tanto banditi da questo regimento in virtù di delegatione dell’Eccellso Consiglio, quanto da tutti gl’altri regimenti della provincia, da me raccolti per un’essata ubbidienza ai supremi commandi di Vostra Serenità, che sono in tutti numero 512, eccettuato Raspo; le loro colpe sono differenti, molti per omicidii, altri per delitti gravi, et altri per colpe minori, come resta espresso nelle notte che si humiliano ai sovrani riflessi di Vostre Eccellenze, quali infestano la provincia e credono lecito vivere dell’altrui sostanze, e trovando facilmente dei compagni, perché nessuno per timore della propria vita ardisce molestarli né impedirli, apportano de danni intolerabili e privano i sudditi della libertà, non havendo riguardo in alcuni luochi di portarsi sotto l’occhio della giustitia, in sprezzo della publica rappresentanza, per essere senza forze da reprimerli et arestarli.
Restano innespediti molti processi in questa Cancelleria per omicidii et altri delitti di lungo tempo commessi, che la necessità della giustitia obliga finalmente a sacrificarli alle loro colpe col bando, onde sarebbe un rinovare il male, quando per la prescrittione del tempo non fossero messi alla conditione delli banditi attuali nella deliberatione che paresse alla prudenza publica di prendere in questo caso per restituirli in gratia, alla quiete et all’essercitio della campagna.
In tutte le passate occasioni restò impartita a questo reggimento la sovrana autorità, e nell’ultime due chiamate, una dell’anno 1695 e l’altra tre anni doppo, cioè 1698, furono liberati banditi numero 168 e ricavate nella publica cassa lire 18.122.
Essaminati i ripieghi secondo i sovrani commandi di Vostra Serenità per redimere questa gente perduta, come venero esser il paterno sentimento dell’Eccellentissimo Senato, non vedendosi nelle occasioni decorse il publico servitio a meza paga d’alcun bandito, e meno di portarsi ad habitare in Città Nova, come fu proposto, perché vivono in libertà anco nel stato della presente contumacia, la mia debolezza non sa sugerire alla publica prudenza altro mezo che il solito praticato altre volte di habilitarli con qualche esborso di dinaro.
Col motivo del bisogno che tiene questo castello, la torre delle publiche monitioni e le preggioni, ho visitato anco le muraglie della città, e trovate in qualche parte difeto(se) che sarebbero bene restaurate per ogni rispeto e precisamente per levare l’occasione de contrabandi di sal et altro, humilio di tutto la peritia, che rilleva la spesa de lire 3.060 che procurerò quando ne habbia la publica permissione di minorare.
Ricevutesi dal Regimento del Arsenale degl’armisi per servitio di questa galeota, si rende più habile a(l) corso per queste rive, dalle quali, allontanati i le(gni) forastieri, credo bene di repegliare l’uso de transiti maritimi della mercantia di Trieste per Sottovento, che a causa dell’ultime novità sono stati sin hora sospesi, con che si possi repegliare la giurisditione del golfo e ricavare qualche utile a bene di questa publica Cassa.
Capodistria, 16 agosto 1705.

Tomaso Moresini, Podestà e Capitanio.

AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 86.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.