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2 luglio| 1705 Tomaso Morosini

Dispaccio del 21 marzo| 1706|

N. (senza numero)

Serenissimo Principe,
il posto delle publiche beccarie di questa città, riconosciuto e confessato di ragione della Serenità Vostra, che fin’hora è corso in usurpo dall’uso commune de' beccari senza alcun publico benefitio, ho creduto servitio di Vostre Eccellenze promoverlo ai vantaggi et aumenti di questa publica Cassa. Dopo haver premesse a’ beccari le intimazioni per presentar li titoli e fondamenti co’ quali essercitavano quel sito di publica indubitata ragione, che non han havuto che mostrare, né san come diffendersi da tale corrigibile usurpo, son passato agli ordinarii proclami d’invito, e poi a più incanti per affittar li posti tanto uniti, che separati, lasciando all’antico ius di questa communità tre siti costruti fuori di questo precitato publico posto.
Tra li molti concorrenti vi fu chi per un sol posto essebì cinquanta cecchini per 15 anni, et altra offerta di cento e cinquanta cecchini per tutti uniti, per il corso parimenti di detto tempo.
Perché la deliberazione del solo posto per 50 cecchini, reputato il principale, non haverebbe permessa l’affittanza degli altri che per poco o niente, così ho risolto di abbracciar la maggior offerta con affittarli tutti uniti a Zuanne Zangiut, per 120 cecchini per anni 15, con le conditioni espresse nelli capitoli che humilio sotto li sapientissimi riflessi di Vostra Serenità.
Il proffitto che è per risultare da questa condotta, ben lo può argomentare l’alta intelligenza di Vostre Eccellenze, perché oltre l’aumento delle rendite di questa angustiata Camera, che col tempo lo anderà migliorando et accrescendo, vi è l’avvantaggio e commodo della città, che sì come per il passato dipendeva tal necessario allimento dal modo e arbitrio de' beccari, che qui s’impiegano senza regola e senza esservi fraglia, come si pratica nelle città di terra ferma, così hora con l’ordine de' capitoli, che si uniformano anco agli antichi di questo datio, si può promettere se non l’abbondanza, almeno l’hodierno bisogno, che prima veniva qualche volta penato; e per l’avvenire sarà interesse dell’appaltador di procurar il maggior consumo et il divertire, con l’assistenza del Reggimento, di contrabandi, l’ammazzar fuori dei publici posti, che si andava introducendo in più luochi, benché prohibito dagli antichi capitoli del datio, onde ridotta ogni cosa col debito dell’obedienza, farà ancora riddare maggior utile alla Serenità Vostra, per quello aspetta al datio partico(larmente) delle carni.
Riconoscerà ancora la Camera l’utile della spesa del ristauro di tutto il coperto di questo publico posto, perché ridotto in stato ruinoso e cadente, se vi ricercava un considerabile dispendio, che hora verrà supplito dallo stesso appaltadore in ordine all’obligazione ingiontale in detti capitoli.
Perché questa deliberazione deve dipendere dalla sovrana auttorità di Vostre Eccellenze, così io la humilio con la mia obedienza alli loro venerati riflessi per ossequiare le loro supreme infallibili prescrizioni. Grazie etc.
Capodistria, 21 marzo 1706.

Tomaso Moresini, Podestà e Capitanio.

Allegati: capitoli delle beccarie (1 c.); deliberazione sul dazio delle beccarie (1 c.).

AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 87.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.