25 luglio| 1709 Aurelio Contarini
Dispaccio del 27 dicembre| 1709|
N. (senza numero)
Serenissimo Principe,
terminando a’ 6 gennaro li anni quattro per quali con publica permissione fu deliberato il dacio delle beccarie di questa città, m’applicai a nuova affittanza, onde in tempo opportuno principiati et poi frequentati gl’incanti per il tempo ordinario, qual’è di due anni, né havendo alcuna essibitione per una sola condotta, mi furono bensì presentate due polizze secrete, cadauna con qualche accrescimento della spirante locatione, quando però gli venisse deliberato per due condotte, cioè per anni quattro. Vedutomi però in necessità di prosseguire gl’incanti anco per due condotte, hieri facendoli dall’alto al basso, fu abboccato da Pietro d’Andri per lire sedici mille trecento quarantacinque, compresi i soldi per lira per cadauna condotta; summa superiore di lire mille ottocento e sei alla cadente.
Nello stesso tempo che detto d’Andri abboccò con la voce questo dacio, m’essibì l’unita polizza, esprimendosi d’elevarlo con le conditioni in essa contenute. Considerata da me la medesima non vi trovo alcuna novità, solo che vuole che da’ beccari siagli pagato il dacio, nella guisa stessa che, a tenore del pratticato con publico assenso da’ conduttori di questo dacio, lui pure farà le paghe in Camera, cioè la metà in valuta di Camera et alla parte, et l’altra metà in soldoni; ciò pretendendo lo stesso Andri a scanso de’ litiggi con essi beccari, caso volessero pagargli tutto il dacio in monete correnti di piazza, come per mera urbanità furono habilitati da qualche daciaro. Essendo per tanto honesta la pretesa dell’Andri, et considerabile l’accrescimento ch’egli più d’ogn’altro dà a questo dacio, che mai fu a questo segno, né meno nei ventidue decorsi anni, come dimostra l’inserta fattura, l’ho al medemo deliberato per due condotte, a risserva però della sovrana approvatione dell’Eccellentissimo Senato, che seguendo, haverò l’attentione perché il dacio stesso sia cautellato con sufficienti pieggarie. Ho pur deliberato per anno uno il piccolo dacieto del bezzo per orna, accresciuto questo ancora di lire cinquantaquattro della summa, che per lire cento e sei fu l’ultima volta affittato, come dal premesso inserto ristretto; né trovandosi presentemente alcun’altro dacio sopra l’incanto, haverò tutto lo studio anco nell’avvenire di vantaggiare il publico interesse, come è di mio humilissimo debito, e di mia ossequiosa premura. Gratie etc.
Capodistria, 27 decembre 1709.
Aurelio Contarini, Podestà e Capitanio.
Allegati: nota dei dazi delle beccarie dal 1688 al 1709 (1 c.); polizza di D’Andri per l’abboccamento del dazio delle beccarie (1 c.).
AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 89.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.