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5 marzo| 1708 Nicolò Contarini

Dispaccio del 8| maggio| 1709|

N. (senza numero)

Serenissimo Principe,
è un lungo tempo che questa fedelissima città versa nella deliberatione di far riccorso alla clemenza publica, per esser solevata dell’accrescimento del datio del vin a spina, e perciò sino li 25 aprile 1707 ellesse tre Ambasciatori per humiliare personalmente le sue supplicationi avanti la Serenità Vostra. Nell’alternativa di questa contributione nei tempi più remoti, fu dalla publica carità stabilita a soldi trenta per orna, con spetioso decreto 1585, 2 settembre. Nelle passate condotte è stato pagato questo datio con qualche alteratione secondo l’accrescimento dei soldi per lira imposti dalle publiche essigenze, ma non da tuti li soldi quarantacinque per orna, che a norma di questi accrescimenti restano prescriti in ducali 29 decembre 1706 al mio preccessore dirette.
Con questo fondamento condotto ultimamente il datio con altri insieme per anni quattro con molto accrescimento, il conduttore intende d’essiger sopra tutti indiferentemente li soldi 45 per orna come prescrivono le stesse ducali.
Da questa rissolutione del conduttor del datio, ha preso mottivo la città di far novo riccorso al già tempo fatto coll’espeditione di sei Ambasciatori per implorarne dalla pietà publica la confermatione del privilegio 1585, 2 settembre, che limita questa contributione a soldi trenta per orna, e non altro.
Io non ho mancato nei premessi discorsi di questa materia di divertir la deliberatione con i riflessi che si sono stimati proprii dalla mia debolezza nelle congionture de’ tempi presenti, ma non sortitomi d’impedire la deliberatione del Consiglio, differisco le credentiali ricercatemi fino che sia fatto degno della publica intentione, e tra tanto humilio proffondamente all’Eccellenze Vostre le parti prese in questo proposito, e la copia della precitata ducale, per non alontanarmi dalla publica sovrana volontà. Gratie etc.
Capodistria, 8 maggio 1709.

Nicolò Contarini, Podestà e Capitanio.

Allegati: copia di ducale del 29 dicembre 1706 (1 c.); parte del Consiglio di Capodistria (1 c.); supplica riguardante il dazio del vino (1 c.); parte con la quale si eleggono gli ambasciatori per inoltrare la supplica (1 c.).

AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 89.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.