16 gennaio| 1618 Alvise Vallaresso e Marco Giustinian
Dispaccio del 3| maggio| 1618|
N. (senza numero)
Serenissimo prencipe,
doppo haver congionta alla prattica del maneggio la maturità della consideratione, inviamo a Vostra serenità, conforme all’obligo già addossatoci, quegli ordini coi quali a nostro giudicio si potria stabilire certa et buona regola nell’armar nelle occasioni future la galera dell’eccellentissimo signor capitanio general da mar, facilitando non solo con essi quell’opera in cui toccò a noi già di sudare, et a tanti di incomodarsi, ma divertendo quelle molte fraudi che, per qualsiasi diligenza inevitabili al presente, rissultano dall’oltrefin malizia de cattivi a grave pregiudizio di Vostra serenità, della giustizia et dei popoli medesimi. Vengono questi ordini a ricevere o la censura, o la confirmatione dall’infallibile sapienza di Vostra serenità. Tralasciamo in essi, come fuori del nostro instituto, quello che per altro utilissimo al fine preso [?] potria esser aggionto, così parendoce che per assuefar gli animi et tener viva nella memoria questa obligatione, cancellata facilmente dal tempo, et in suo luogo introdotta una somma renitenza, di dover con giusta comparità tener impiegato qualche […] nostro di quella gente per detterminato et breve spatio nell’armata ordine di Vostra serenità. Dappò di obligo la dilatione con cui procurassimo animar alla penitenza gli assenti, restati al numero di 50 di […] gli habbino obbediti, con alternativa ritornando di servire con fanti a piedi per soli tre mesi. Declina assai la mia sentenza dal meritato castigo, ma come che la severità non si impieghi mai utilmente nella moltitudine, habendo stimato nei presenti tempi massime […] più a proposito, con penna leggiera ricuperare che con soma giustizia perdere tanto numero di persone. Si può ragionevolmente vedere che siano per abbracciare l’alternativa se però alla [...] contumace, parendo forse amara, non gli ritraesse la speranza di poterli anco sottrar da questa, col ricordo a qualche autorità suprema. Il che quando gli riuscisse, si fomentaria di estremo quel puoco rispetto et obedienza, per non dire sprezzo della giustizia, alla quale pure troppo sono di natura declinati universalmente questi sudditi. Quel puoco retto al criterio [?] nostro delli 300 sarà di pronto [?] alla venuta et a comando dell’eccellentissimo signor capitanio generale, al qual starà di commandare. Si trova a Pevvensa [?], scoglio di questa giuridittione, il vassello di Henrico […] carico di formenti per Venezia di ragione del Zaguri mercante […], ma con patenti amplissime dell’Illustrissimi Signori Sopraproveditori alle provisioni, alle biave. Questo vassello così carico venuto d’Albania è restato atteso [?] nel carozzo [?] di puppa di maniera che ha convenuto ritirarsi allo scoglio presente, et per potersi condurre di questa città per essere accumulato, ne […] padrone et sopracarico fatta instanza da una a due galere che andriano a rimorchiarlo. Noi come l’haveressimo volentieri compriato quando fosse stato possibile, per la conditione de tempi presenti, richiama con gran sollecitudine tutte queste galere all’armata, […] che ci è stata allegata da questi Illustrissimi Capitani da Mare (che per altro colla medesima prontezza sarebbero concorsi a questo servitio) così in supplemento offerto alli predetti intervenienti tutto quel più che li potria di altramenti [?] per aiutarli: per l’accidente di questo vascello è stato necessario di informare [?] dell’obigo datoci dalle nostre commissioni di chiamare il colleggietto de […] et perché da gran pezzo di qua vertisce lite tra l’uno et l’altro di quelli, pretendendo i nobili di doverci di necessità soli di diservenire [?], et i cittadini di potervi anche essi esser chiamati, habbimo stimato ed uniforme et […] eseguita puntualmente la mia commozione le cui parole sono […]. Debbano oltre di ciò far immediatamente chiamar consiglio di dodici, nel qual si deve far diservenire [?] il patron del vascello, il scrivano, et altri più prattici del vascello, come di quel luogo, et se si potrà delli mercanti passeggeri alleggere appunto di questa qualità di persone mentre tra l’uno et l’altro ordine, rimanendo intanto di questa [...] le ragioni di ogni uno di loro. Chi è quanto ci occorra significarle riverentemente con le presenti. Gratie etc.
Zara, li 3 maggio 1618.
Alvise Vallaresso, conte.
Marco Giustinian, capitano.
Allegato: In lettere delli rettori de Zara di 3 maggio 1618. (2 cc.)
Noi Alvise Valaresso, conte, et Marco Giustiniano, capitano, per la Serenissima signoria di Venezia rettori di Zara et suo distretto.
La cernida delle genti da remo per servitio della galera dell’eccellentissimo signor capitano generale da mar, esseguita da noi ultimamente in virtù dell’ordine di Sua serenità, ci ha fatto conoscer per esperienza li molti disordini che sogliono accompagnar questo negotio, et la confusione che si eccita ogni volta che per le occorenze dell’Armata si convenga devenir a simil atto. Onde ne insurgono non solamente molte difficoltà che ritardano il publico servitio, ma vengono commesse anco diverse fraudi, dalle quali resta indirettamente sovvertita la buona intentione dei rappresentanti, nel dispensar senza distintione a quelli che sono habili l’obligo naturale che hanno questi fedelissimi distrittuali del servitio predetto. Si conviene però all’interesse pubblico et al beneficio universale dar forma tale a materia di tanto momento, che habbia per l’avenire a proceder ordinatamente, dalla quale intentione condotti noi, havuta la debita consideratione della natura, et circonstanza del negotio; siamo finalmente con l’auttas [?] del magistrato nostro, per noi et successori nostri, devenuti alla presente terminatione da essere inviolabilmente osservata nell’avenire, il tutto però a beneplacito di Sua serenità, alla quale ne sarà data riverente notitia per la sua debita confirmatione.
Che sia fatta essattissima et particolar descrittione, così de zappadori della città, come delle genti delli scogli, et di ogni altro luoco, sottoposte all’obligo della Giustitia, distinguendo a villa per villa, et a casa per casa, tutte le famiglie, con espressione delli nomi et delle età dei mascoli et delle femine; la qual descrittione sia notata in tempo quello che sarò bisogno a beneficio di questo negorio.
Tutti li huomini, li giudici delle ville, li bravari [?], li pastori, li servitori dei particolari che servono nella città, li impotenti al remo per […] o per altro legitimo diffetto, naturale o fortuito, et ogni altro che legitimamente prendesse essentione siano segnati nel sudetto libro in margine delli loro nomi, da esser dati in nota dalli patroni al tempo che li pigliaranno al servitio, et li impotenti dalli giudici, come si dirà pià basso; si che venendo il caso di armar o dar galeotti, secondo il beneplacito di Sua serenità, resti in chiaro ogni dubio, né si habbia con simil pretensioni [?] a diferir per far alcuna discussione in questo proposito; come suoil succeder con molto incommodo, […] et confusione del publico servitio. Li quali huomini et tutti li altri predetti presenti, et che saranno per l’avenire, debbano esser notati di ordine delli Rettori, precedendo la presentatione dalli quali doverà esser admessa, havute prima le debite informationi et giustificationi, secondo le regole che saranno decchiarite più a basso.
Siano tenuti tutti li giudici delle ville, o altri che essercitassero simile offitio, portar di mese in mese alla Cancellaria del conte, dove si conservarà il libro predetto, nota particolare di tutti quelli che nelle loro ville nasceranno et moriranno, acciò si possa accomodar la scrittura et vedersi successivamente la vera quantità delle genti senza haverne a far nuova descrittione; sotto pena a quelli giudici che transgrediranno di privatione del loro carico, et di vogare in galera sforzata, per mesi 18, o altre pene che paressero ad essi Rettori; sotto le quali tutte pene siano medesimamente obbligati li predetti giudici, o altri di mese in mese, venire a dar in nota alla cancelleria predetta tutti quelli delle loro ville, che per stroppio [?] o per qualsivoglia altra infirmità naturale o acccidentale, dventar inhabili al servitio del remo; la quale inhabilità doverà dalli Rettori esser conosciuta et approvata con terminatione; in essecutione della quale ne sia poi fatta nota in margine del libro come […] come doveranno anco li predetti giudici dar notitia di mese in mese a offitio della Cancellaria, non solo di quelli che si partiranno dalle ville, et anderanno ad habitar altrove, ma anco di quelli che passeranno al servitio delle galee, barche armate o in altro […] modo si absenteranno da casa.
Che conforme alla terminatione passiate di eccellentissimi generali, […] non possa esser effetto per giudice delle ville […] che non habbia finiti li 40 anni, et essendo effetto si intenda in caso di armar sottoposto all’obbligo della galea come li altri et come se ne fosse giudice.
Et il medesimo venga osservato quanto più si possa anco nelli gastaldi, bravari et pastori, per serrar la strada alli inganni et da cipuli [?] che sono soliti farsi in faraude di questo devito servitio al publico. Intendendosi per bravari [?] quelli solamente che haveranno al meno 400 animali pecorini et caprini, li quali soli et non altri di minor quantità possano goder l’essentione di un bravaro [?], et doi pastori di minor età di 40 anni. Ne sia admesso alcuno di gastaldo che fosse figliuolo di famiglia, et vivesse col padre. Sotto il qual nome di gastaldo non possa esser essentato alcuno che non havesse li 40 anni, eccettuati quelli gastaldi che per haver carico di attender a possessioni grande et sparse, convengono caminar molto, et però si ricerca in loro il vigor dell’età. Et quanto alli servitori de particolari, sia terminato che non possano goder alcun beneffitio di essentione se non quelli che staranno nella città, loco et foco a spese et con salario de loro assenti patroni, et a questa conditione istessa siano anco tutti quelli che pretendessero esentione per esser ragazzi di capitani di cavallaria.
Non possa alcun distrittuale che habitasse fuori di questa città pretender essentione da questo servitio, sotto pretesti du esser descritto in alcuna delle mariegole delle arti di questa città, se quel tale per un anno continuo innanti all’occorrer dell’armar non sarò habitato, luoco et fuoco in questa città, et non sarà stato descritto tutto questo tempo nella mariegola di quell’arte per la quale pretendesse l’essentione predetta, eccettuati li marinari, li quali, descritti nel tempo dell’anno, constarà che habbiano effettivamente essercitata la navigatione.
Venendo poi il caso di armar la galea delli eccellentissimi generali, o altro bisogno de galiotti che paresse a Sua serenità, tutti quelli che saranno habili et indubitati per il servitio del remo dalli 20 sino alli 40 anni siano a villa per villa imbossolati in tanti bollettini, et alla presenza de Rettori ne sia cavata a sorte quella quantità che sarà conosciuta, proportionata secondo il bisogno et secondo la frequentia delle ville, si che quelli di maggior popolo habbino a contribuirne più di quelle che saranno manco habitate, li quali bollettini, mentre su andaranno cavando, siano notati nel ruollo dal Signor collaterale, et in conformità anco nel medesimo tempo sopra un altro ruolo dal cancelliere del capitano, da esser conservato in quella Cancelleria; assistendo anco l’interprete publico, che debba medesimamente notar un altro ruolo, et interpretar quello che occorresse secondo il consueto; né possa esser scancellato alcuno, se non per legitima causa da esser conosciuta dalli rettori, et dichiarita con terminatione in scriptis di quelli veramente a quali sarà toccata la sorte della galera, et saranno alli giudici, con ordine di commetter loro che in quel termine che parerà alli Rettori debbano presentarsi nella città, con le loro robbe et allestiti per esser mandati espeditamente al servitio destinato. Et mancandone alcuno, o restando contumaci, siano castigati come parerà alla giustitia, et in luoco loro cavati altri tanti, nel modo et forma di sopra specificato. Col quale espediente si venirà in un medesimo tempo a supplir al publico servitio, et rimediar a quella gran confusione et incommodo universale del territorio, proceduto dall’abuso sin hora osservatosi di far venir in questa fortezza tutti li distrettuali nell’correr di questa raduna. […]
Dati in Zara il primo aprile 1618.
Alvise Vallaresso, conte.
Marco Giustiniano, capitano.
AS Venezia, Senato, Dispacci, Dalmazia, b. 18
Trascrizione di Francesco Danieli.