31 marzo| 1616 Lorenzo Surian, Marco Pizzamano
Dispaccio del 31 marzo| 1616|
Serenissimo Principe,
L’Illustrissimo Avogador da Mosto, con sue lettere di 22 zugno date ad instantia di Giulio di Marchi, di questa città, da noi in essecutione delle parti creato Nodaro Veneta auctoritate, per certo impedimento che gli era posto da questi della città nell’esercitio del notariato, ci scrisse che non dovessimo permetter che niuno il quale non fusse Nodaro Veneta auctoritate potesse essercitare tal offitio; et ciò con quelle pene che in dette lettere sono espresse. Per essecutione delle quali havendo fatta intimar la loro continentia a Cristoforo Spirondello, Simon Venier et Simon Giordani, che essercitavano il detto offitio con altra autorità che con la Veneta, fecero essi venir altre lettere del medesimo Illustrissimo Mosto Avogador di 24 novembre, per le quali ci ricercava a non impedir li predetti che non potessero essercitar il Notariato, se cos’era che le parte di 5 ottobre et 12 genaro 1613, non si estendessero se non de Catero, et che li predetti havessero essercitato prima di esse, aggiungendo però la clausula ordinaria, che s’havessimo alcuna cosa in contrario si dovesse rescriver come da noi sarebbe stato risposto et informato, se li predetti, ad instantia delli quali furno concesse, havendoli noi offerto di farli Nodari Veneta auctoritate senza alcuna spesa, non ce ne havessero data intentione, che fu poi messa in atto da Simon Venier, uno di loro solamente. Ma mentre stiamo aspettando che compariscano li altri doi per così essequire, loro prevalsisi con arte del tempo ci presentorno a’ 28 altre lettere di 25 novembre dell’Illustrissimo signor Zaccaria Moresini Avogador, con le quali si dice che non estendendosi le parti predette se non de Catero, et non impedendo li Nodari Pontifici o Imperiali auctoritate esenti, et che avanti le dette parti hanno essercitato come Nodari giurati di Zara, che non possano essercitar il detto offitio; et ciò non ostante le lettere di 22 zugno di sopra nominate, et alli 29 del corrente ci presentorno il Spirondello et Giordani altre lettere del medesimo Illustrissimo Avogador Moresini, per le quali si commette l’essecutione di quelle di 25 novembre, citandosi all’Eccellentissimo Consiglio di 40, simil Vecchio per tutto il presente mese di 25 novembre, per levarsi la pena, in caso di inobedientia. Noi sì come non dubitamo che le parti di 5 ottobre et 12 zener presenti non comprendano alcuno di quelli che sono creati avanti di esse, et che perciò il Spirondello et Giordani potessero essersi quando non vi fosse altro ostacolo; onde non solo non li opponemo, ma entramo nella medesima opinione dell’Illustrissimo Avogador, habbiamo risposto et sappiamo esser debito nostro obedir quando non vi sia altro in contrario; così essendo informati che dopo le prenominate due parti, ve ne sia un’altra, ch’è stata essequita nelle altre città del Stato, in virtù della quale anco quelle che erano Nodari avanti, dibbono assumer l’autorità Veneta; conoscemo esser debito nostro in materia di questa natura, che può porger essempio a tutto il rimanente della provintia, darne riverente conto a Vostre Eccellenze Illustrissime, perché ci possano commandare quanto sarà di loro voluntà che si essequisse; aggiungendo con la medesima riverenza che per levar di nuovo ogni occasione di cavillar alli detti Giordani et Spirondello li habbiamo offerto di farli Notari Veneta auctoritate senza alcuna spesa, ma non sappiamo da che spirito condotti si mostrino così renitenti, et poco pronti a ricever la pubblica benignità, come sarebbe debbito di ogni buon suddito.
Saranno incluse copie di tutte le lettere sopracitate, per maggior informatione di Vostre Eccellenze Illustrissime, et di un’altra scrittaci dall’Eccellentissimo signor General Zane in questa materia. Gratie etc.
De Zara, li xxxi marzo 1616.
Lorenzo Surian, Conte.
Marco Pizzamano, Capitanio.
Allegato: lettere di Giordani e Spirondelli, 26 marzo 1616 (1 c.); lettera di Giordani e Spirondelli, 29 marzo 1616 (1 c.); lettera di Giordani e Spirondelli, 28 novembre 1615 (1 c.); lettera di Simon Venier 12 dicembre 1615 (1 c.); lettera di Marco de’ Marchi a nome di Giulio de’ Marchi, 29 luglio 1615 e di Giovanni Pietro Sambo, 20 luglio 1615 (2 cc.);
AS Venezia, Senato, Dispacci, Dalmazia, b. 15.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.