1606 Marin Gradenigo
Dispaccio del 12 maggio| 1607|
N. (senza numero)
Serenissimo principe,
monsignor reverendissimo vescovo di questa città, che si ritrova a Venetia, ha mandato copia della lettera che gli ha scritto l’Illustrissimo signor cardinal di Gioiosa al suo vicario qui, con ordine che debba deputar confessori e far che la mente di Sua santità sia esseguita, ma però senza moto e come vuole la Serenità vostra.
Ho chiamato esso vicario e mostrando di haver inteso questo fato da persone alle quali egli lo habbi conferito, mi son destramente doluto di lui, e gli ho commesso che non debba né dar copia, né mostrar essa copia di lettera ad alcuno, né far altro in questo proposito, fino all’arrivo di esso reverendissimo a questa città, che sarà di bene, e così mi ha promesso di fare; havendogli io discorso che deve bastargli il sapere che siano state levate le censure e che ogni uno resti libero da cadaun scropulo et irregularità, per poterlo senza altra dimostratione di lettere affirmarlo a cadauno, secondo che con le sue lettere di 2 dell’instante, hoggi solamente ricevute, mi vien commesso dalla Serenità vostra, alla quale invio copia delle lettere sudette di monsignor illustrissimo cardinale, che nel pregresso di questo discorso ho fatto cavare. Gratie etc.
Di Capodistria li 12 maggio 1607.
Marin Gradenigo, Podestà e Capitano.
Allegato:
Illustre et reverendissimo signor, come fratello, (1 c.)
poiché è piaciuto alla santità di Nostra signoria di usar la bontà e paterna benevolenza in darli l’assolutione della scommunica e rilassar l’interdetto qui messo sopra questo serenissimo dominio di Venezia, essendone cessate le cause, come già hera venuto a notitia di Vostra signoria, e di più conceder a noi facoltà di assolvere i prelati, preti e regolari, i quali hanno violato il sudetto interdetto, noi, volendo usare la sudetta facoltà a beneficio e salute delle anime, intendiamo di assolvere et assolviamo dalle censure e dispensiamo dalle irregolarità ricorse per esse in foro conscientiae tantum quelli prelati, preti et regolari, i quali hanno solamente violato il sudetto interdetto, o con haver ministrato i santissimi sacramenti, o celebrati i divini officii, o con esser stati asistenti a essi officii, sottoponendogli però et obligandoli a far la penitenza che sarà a loro imposta da loro confessori; di che habbiamo voluto dar aviso e far fede a Vostra signoria col mezo di questa nostra lettera, acciò sappia et faccia sapere la sudetta nostra intentione et assolutione a chi ne harà di bisogno, et il Signore doni a Vostra signoria vero bene.
Di Venetia, li 2 di maggio 1607.
Di Vostra signoria illustre et reverendissima, come fratello affettuosissimo,
il Cardinal di Gioiosa.
A tergo: all’illustre et reverendissimo signore, come fratello, monsignor il vescovo di Capo d’Istria.
AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 4
Trascrizione di Francesco Danieli.