11 marzo| 1607 Costantin Renier
Dispaccio del 7| luglio| 1607|
N. (senza numero)
Serenissimo principe,
per levare affatto ogni difficoltà che si potesse incontrar nella controversia di competentia al foro tra il clarissimo signor podestà di Montona et questo reggimento di intorno l’homicidio seguito nella persona del signor Martin Narcinovich, novo habitante et rolato nelle famiglie che furono catasticate dall’illustrissimo Salamon precessor mio, con auttorità innappellabile dell’eccellentissimo senato; le mando colla solita mia riverenza qui occlusa copia di quanto fu dal medesimo eccellentissimo senato deliberato, sino a 13 maggio 1595, da che la Serenità vostra et le eccellenze vostre illustrissime resteranno maggiormente informate, che ove si trati l’interesse di novi habitanti è giudice questo reggimento. Et se bene il punto della difficoltà che sostiene quel clarissimo podestà è solo, se questo Marin è novo habitante, come egli medesimo si ha dechiarato con sue lettere scrisseme nel detto proposito, et alla Serenità vostra da me inviate, tuttavia riverentemente debbo considerarle che […] non può ricever dubbio alcuno che l’interfetto non sia novo habitante, giaché così fu terminato con auttorità innappellabile, così in tutti li casi attivi e passivi, ove sia attore […] un novo habitante, senza alcuna continuatione è stato sempre giudicato dal reggimento di Raspo, come si vede anco dalle copie di sententie che le invio, di quali ne sono pieni tutti questi libri, oltre l’informatione che le può esser data dalli illustrissimi Zorzi et Erizzo, miei precessori.
Né vogli tacere che, se dalla Serenità vostra fosse permesso che li casi che succedono ne quali siano interressati novi habitanti attivamente o passivamente fossero giudicati da altri rettori, questa provincia senza monco resterebbe di breve incolta et inhabitata, perciò che sendo li novi habitanti odiatissimi dalli vecchi habitanti, per varii fini et interessi particolari, ogni dì sarebbe offesi qualche novo habitante per necessitarli a parersi [?], et oltre che non si trovarebbe per aventura testimonio che ciò […], li delinquenti andarebbero in qualche loco, o impuniti o almeno lievemente castigati per quelle cause che a me non è lecito dire; ma possono benissimo esser considerate dalla somma intelligenza della Serenità vostra et delle signorie vostre illustrissime et eccellentissime, alle quali aggionger con ogni riverenza che questo negotio non può esser deciso fuori che dall’eccellentissimo senato, perché se bene vi sono occorse mutue inhibitioni, nondimeno, per non esser materia ordinaria, ma che dipende immediatamente dall’auttorità suprema, non può esser deliberata se non da quel eccellentissimi senatori [?], come apunto dissi nella mia inhibitione, alla quale per necessità convenni capitare, perché quel clarissimo signor podestà voleva ad ogni modo doversi [?] all’espeditione di esso caso, con pregiudicio notabilissimo della sopraintendenza di questo reggimento, che è quanto mi occorse riverentemente dirle in questo proposito. Gratie etc.
Di Pinguente gli 7 luglio 1607.
Costantin Rheniero, capitano di Raspo.
Copia tratta dall’arengo di Marco Antonio Erizzo, già capitano di Raspo e giudice delegato, pubblicato il 3 febbraio 1604 (1 c.)
Copia tratta dall’arengo di Renier, come giudice delegato, pubblicato il 24 marzo 1606 (1 c.)
In lettere di Raspo di 9 luglio 1607 (1 c.)
Si fa fede per l’officio della cancellarie di Raspo per qualunque illustre et eccellente magistrato, consiglier et collegio che, sì come li casi così civili come criminali che vertisca [?] per habitanti vechi et altre persone in qualsivoglia loco di questa provincia, et novi habitanti, vengono tutti attivamente et passivamente giudicati dall’illustre reggimneto di Raspo, al quale è dellegata dall’eccellentissimo senato tutta questa materia; et come apparisce questa verità dalli publici libri et […] esistenti in questa cancellaria. In […].
Di Pinguente, gli 5 luglio 1607.
Angelus Parestinus [?], cancellierus […].
Lettera incompleta indirizzata al podestà di Parenzo, del 13 maggio 1595, in pregadi, riguardo l’autorità del capitano di Raspo sui nuovi abitanti. (1 c.)
AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 4
Trascrizione di Francesco Danieli.