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3 marzo| 1614 Alvise Rimondo

Dispaccio del 7| settembre| 1614|

N.

Serenissimo Principe,
Perché io malvolentieri posso patire quele cose che mi paiono pregiuditiali agl’interessi delli errarii della Serenità Vostra, fui astretto di dar conto alli clarissimi signori proveditori sopra li datii del taglio fatto dall’eccellentissimo signor generale Veniero della mia signatura fatta sopra li contrabando di due cassette de diverse merci ritrovate et denontiate dal mio cavalleggiero nella peotta di Antonio Crivellaro, chiozotto senza alcuna bolletta di pagamento di datio, contra le parti et ordeni in tal materia registratti nella mia commessione dal loro offitio, havendo il medesimo contrabandiero nel suo costituto confessato non l’haver di esse boletta alcuna. Et per sua deffesa ha introdotto due irrelevantie, prima l’interesse di questo datiario del trentesimo, che non ha che fare con li datii de fuori via, et vengino o non vengino con bolette robbe in questo porto, a lui basta ricever de tutte quelle che entrano et usciscono dalla città il suo datio; et va nelle barche a veder il fatto suo, et stimar le mercantie. L’altra che passata il Quarner, et le Premontore dell’Istria, non usano li mercanti più di bollette, ma non nega che non debbino farle, et pagar li datii et dall’latro canto nel suo constituto ha confessato non haver fatto boletta delle sue robbe, asserisse haverli condotte da Chioza, dato che così fosse, dove consta in processo che ciò sia vero, et che le merci condotte da Chioza siano essenti di gabelle, non ha boletta né fede alcuna di questo da Chioza, et pur anco ivi sono li datii della Serenità Vostra, come nelle latre città dello stato suo, et questo havendoli deffraudati et in contrabando condotto qui le merci, che gli sono state trovate dal ministro che ha carico di essercitarsi nel servicio publico doverà ripportarne premio, et assolutione con così pernicioso essempio, et quello che è stato introdotto nel processo in abuso, si doverà ricever per lecito uso? Che li mercanti non siano tenuti presservar le loro bollette sino al sbanco delle robbe, affine che li ministri della serenità vostra possino vedere se hanno deffraudato li suoi datii, et se convengono le bollette con le merci condotte, poiché ben spesso avviene che lo fano o con ponere nota di manco in esse, o vero col nasconderne sotto l’altre in pregiudicio di datii. Et però stante le cose premesse, con quel di che dalla singolar prudenza della Serenità Vostra sarà consederato in servicio delle cose sue, io non posso imaginarmi ragione alcuna per la quale habbi cassato la mia signatura, con la quale havevo pronontiato le robbe ritrovate esser incorse in contrabando, et perciò anco ne daròconto alli signori Procuratori sopra li Datii, perché a un tal disordine fosse provisto; et per maggior informatione della Serenità Vostra commessami in questo proposito con le sue lettere de 18 del passato, ho stimato bene inviarle con le presenti copie di tutto il processo in tal proposito formato, significandole riverentemente che per non mi render inobediente all’ordine dell’Eccellentissimo signor Generale mio superiore, io feci restituire le robbe al sudetto vascellaro, conforme l’espediente di sua eccellenza. Gratie etc.
Di Sebenico, adì 7 settembre 1614.

Alvise Rimondo, Conte et Capitanio.

Allegato: costituto del mercante chioggiotto Antonio Crivellaro, 10 luglio 1614 (15 cc.)

AS Venezia, Senato, Dispacci, Dalmazia, b. 13.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.