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3 settembre| 1619 Alvise Zorzi

Dispaccio del 9| ottobre| 1619|

N. 52

Serenissimo prencipe
Ricevuto da me il comandamento di Vostra serenità in lettere di 12 d’ottobre passato per occasione del tenteivo fatto a suoi piedi dal reverendo padre don Mariano Foscarini d’ottener licenza di ritornar nel monastero di San Grisogono di questa città ho fatto saper alli padri ordinarii del detto monasterio che faccino comparer avanti la Serenità vostra alcuno di loro ben instrutto et informato delle loro ragioni et pretensioni et per ciò hanno eletto il padre don Giovanni Venier, che venirà costì con ogni maggior chiarezza et con tutte le scritture informatissimo dell’istesse loro ragioni, dovendo io sin ad altra deliberatione della Serenità vostra divertir che in esso monasterio non seguino novità né maggiori disordini né vi siano admessi padri forestieri di qualunque luoco anco sudditi et che particolarmente non vi ritornino il padre Foscarini suddetto et il padre don Silvestro, in conformità dell’istesso comandamento della Serenità vostra; per l’intiera essecutione del quale ho stimato mio debito di far levar anco di qua il padre Benigno da Venetia converso, ch’era stato lasciato nel detto monasterio dal suddetto padre Foscarini. Occorrendomi in oltre rappresentar con la mia solita dovuta reverenza all’Eccellenze vostre che si come l’introduttione qui di nuovi monaci cassinensi per le considerationi già da me accennate all’infinita loro prudenza potrebbe apportar gelosia intorno a gl’interessi della Serenità vostra in questa importante fortezza, così stimarei effetto solito della publica rettitudine il statuir con buoni ordini la buona amministratione dell’entrata del sudetto monasterio con l’essecutione anco nel rimanente delle pie es[?]nationi in tal proposito, intendendo io per informatione havuta che se bene questa magnifica communità per antica consuetudine habbia sempre eletto nel suo consiglio doi priori con carico di riveder li conti della detta administratione, sia però stata da alcuni anni in qua negletta questa dovuta essecutione o per trascuraggine d’essi priori o per renitenza delli padri o pur per mancamento degli uni et de gli altri. Gratie etc.
Di Zara a 9 di novembre 1619

Alvise Zorzi provveditor

AS Venezia, Senato, Dispacci, Dalmazia, b. 21.
Trascrizione di Damiano Pellizzaro