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30 maggio| 1644 Marc’Antonio Pisani

Relazione|

Relazione di Marc’Antonio Pisani ritornato di Provveditore di cavalli a Candia 
30 maggio 1644 [la data non è presente nella relazione, da controllare!]
AS Venezia, Collegio, Relazioni, busta 81

Serenissimo prencipe
Havendo io Marc’Antonio Pisani nella carica di Proveditor de cavalli in Candia impiegato tutto lo spirito per ben servire Vostra serenità, con quel zelo che hereditato da miei maggiori non meno che dittatomi dalla natual mia dovuta inclinaitone, mi ha anco potuto far superare la propria debolezza nel rendere disciplinati quei nobili e feudati, perché all’occorrenza vagliono a ressistere a qualunque tentativo d’hostilità.
Ho stimato mio debito, trovandomi tuttavia molti diffetti non potuti così bene espurgare, per mancanza d’auttorità et per abusi introdotti, de portar questi a notitia di Vostra serenità, perché con la sua incomparabil prudenza resti proveduto, a quello che complir possa alla conservatione di così principal nervo di diffesa nel suo Regno di Candia.
Li beni che dalla benignità di Vostra serenità sono stati distribuiti, con l’obligatione d’armar cavalli et impiegarsi in suo servitio, sono per la somma de cavallerie 354, serventarie 4, caratti 18, le quali, per la compartita fatta di giurisditione di territorio d’ogni città, 
restano in quella di Candia cavallerie 205, serventarie cinque, caratti quattro.
Alla Canea cavallerie 87, serventarie quattro, caratti 13. 
A Rettimo cavalarie 40, serventarie una, caratti uno e mezo.
A Sitia cavallarie 21, 
che ridotte tutte in serventarie sie, per ogni cavalleria sariano servantarie 2.132, caratti 18 e mezzo, quali doveriano armare cavalli 1.244; et io ne ho lasciati di effettivi in Candia 529, cioé capi 87, secondi 227, terzi 215.
Alla Canea 247, cioè capi 31, secondi 53, terzi 163.
A Rettimo 165, cioè capi cinque, secondi 90, terzi 70.
A Sitia 52, cioè capi quattro, secondi 18, terzi 30, si che restano a supplire al suo obligo per il numero de cavalli 252, de quali mancano in Candia capi 10, secondi 20, terzi 116.
Alla Canea capi cinque, secondi 15, terzi 52.
A Rettimo secondi tre, terzi 40.
A Sitia secondi tre, terzi 20.
Militano questi feudati sotto 11 condottieri, tutti nobili veneti, oltre uno che dell’ordine cretense ne gode il previlegio per gratia di Vostre serenità nella città di Rettimo, dove continuano le discordie per la preminenza, l’uno per la nascita, l’altro per l’età, che partorisce dissensioni non ordinarie atte a far sortire gran tumolti, se dalla mano Regia di Vostra serenità con la decisione non vi resti proveduto.
Sei condottieri sono in Candia, doi all Canea, doi a Rettimo et uno a Sitia.
Del numero de cavallieri che viene montata sono veneti 128, cretensi 221, feudati 274 e scudieri 475. Questi scudieri sono contadini vili, inesperti et incapaci di apprender disciplina, non sapendo né regger la persona sopra il cavallo, né meno tener o maneggiar l’armi. Dall’inattitudine di questi, non si può prometter Vostra serenità alcun servitio, come anco da tutti gl’altri ordini poco si può sperare.
Li veneti et cretensi tentano tutte le vie possibili per sottrarsi dall’obligo di cavalcare e nelle poche mostre che si fanno, con apparenti fedi di medici procurano deludere l’intentione di Vostra serenità, mostrandosi impediti da qualche indispositione. Io però ho procurato di non admettere simili delusioni, per quanto ho stimato conveniente. Altri volontariamente si contentano cader in pena più tosto che comparir nel tempo stabilito alle mostre.
Convien perciò il Proveditor de cavalli restar per il più con il solo numero di scudieri, che riesce di quel pregiudicio al servitio publico, che dalla prudenza di Vostra serenità può esser molto ben compreso. Per il che per hora mio riverente parere sarebbe che pena di maggior rigore, a quella assignata in simil trasgressioni, dovesse esser deliberata dalla maturità di Vostra serenità, per la quale si necissitassero li padroni ad obedire la publica volontà in quelli essercitii, che sono il fondamento della disciplina militare, senza la quale inutili si rendono l’armate, più a confusione ch’a diffesa simil militia servendo. Li cavalli di poca vita, le armature imperfette et da molti ancora tolte ad imprestido ricercano qualche provisione.
Ma se fossero tutti astretti a venire alle mostre, arrossirebboro forse tra simili mancanze, rimarebboro corretti li errori et si ammaestrarebboro certo non meno al maneggio dell’armi, che a ben provedersene per ben maneggiarle.
Li cavalli che armano dalle tre in quattro serventarie et che portano il nome de capi, sono anco di gran vita, ma essendo essi sempre tenuti sopra le stalle, senza uscir di esse, senon il giorno della mostra, riusciriano certamente nelle occasioni de fattioni inhabili alle marchie et in quelli siti alpestri et montuosi si renderebboro totalmente inutili.
Li secondi che armano doi serventarie, come più scarichi sono per li siti del paese et per le fattioni dell’isola molto più aggiustati al servitio, oltre che la provisione di essi riesce anco a quei feudati più facile.
Li terzi che armano una serventaria sono di poca vita, di poco servitio et quasi inhabili a portar la sola persona.
Di queste tre sorte di cavalli, li migliori certamente sono li secondi come più atti alle fattioni, più adattati al paese, più resistenti et più facili al mantenersi et al provedersene; onde mio riverente parere sarebbe che li cavalli che armano quattro serventarie, come poco atti al servitio, si riducessero a doi cavalli in ragione di due serventarie l’uno, che di questa maniera Vostra serenità accrescerebbe non solo il numero de cavalli, ma migliorarebbe in gran maniera le qualità loro e renderebbe più vigoroso et utile così importante pressidio.
Sotto partite di vedove, commissarie o tutorie son descritte a cavalcare d’ogni sorte di persone, la maggior parte villani, tutti col nome di scudieri, per difficenza de padroni, come parimente si admettono in poste che armano più numero de cavalli, non bastando a supplire la persona sola del padrone. In conformità de gl’ordini di Vostra serenità vengono notati solamente alcuni, che si chiamano previlegiati, sebene la qualità di questi quanto alla capacità dell’essercitio non è superiore a quella delli angarici, esclusi per lo stesso decreto, essendo ambedue d’un istessa conditione. Si trova difficultà a far ch’i previlegiati vogliono esser descritti a cavalcare, onde non stimarei inconveniente che li angarici pure fussero admessi, doppo prestato il servitio della galera, al quale sono obligati, perché in questo modo accrescendosi il numero si potrebbe far scielta de più habili et meno inesperti.
Per l’ordine Foscarino viene stabilito il tempo di far le mostre ordinarie, né io ho pretermesso né risparmiato fatica per ben essequire questo necessario instituto, conoscendo che il solo essercitio può ridur quella cavallaria a render qualche frutto al servitio di Vostra serenità et per contrario scorgo che senza la necessaria disciplina sarebbe inutile totalmente all’occasione di travagliare. Ma essendo già stato per publico decreto concesso il non assister le condotte li mesi d’estate nella città, si leva il modo ch’in quel tempo venghino essercitate, onde il decretare che doi condotte ogni mese facciano l’essercitio, continuando per tutto l’anno, riuscirà per mio senso di sommo beneficio, poiché oltre la disciplina che riceveriano li cavallieri, serveria l’occasione di eccitamento alli sguarniti per proveder alle loro poste et pestar con la remissione de cavalli il dovuto servitio.
Altra fraude viene introdotta per diminuire il numero de cavalli, concedendo con finte livellationi li beni ad altro feudato, che serve con un cavallo notato di maggior summa della serventaria, con il quale non potendo far conzonta per non contravenire alla publica volontà, stipula instromento di apparente livellatione in atto di publico nodaro, tuttoche con scrittura tra di loro separatamente et privatamente seguita, esprimino la causa dell’atto notarile et dichiarischino che non ostante l’instromento di livello, la patronia et possesso de beni rimane nella potestà del feudato medesimo et che l’instrumento servi per semplice aggiustamento di scrittura et non ad altro.
Questa fraude dannosa e pregiudiciale al servitio di Vostra serenità doverebbe esser del tutto levata, poiché col progresso del tempo si renderia difficile la cognitione de veri possessori de feudi et defraudate sommamente le publiche ragioni, com’è seguito che per molti anni è rimasto occultato il capitale di Vostra serenità, il quale per diligenza del deputato sopra li feudi in Candia è stato posto in chiaro e ricuperato il numero di 105 caratti, che restava scoperta. Ricordarei perciò riverentemente che venisse prohibito al sudetto deputato, che nella scrittura de feudi non facesse translato de beni livellati, per levar la causa alli feudati di continuar in simil atti tanto pregiudiciosi et dannosi.
Molti per avantaggiarsi nel prezzo delle vendite de beni feudali fanno le conventioni libere dall’obligo di guarnire, tenendo tutto l’aggravio sopra li altri beni restati a venditori, quali non sono poi sufficienti a portar sopra li restanti deboli capitali il molto peso, onde per necessità restano sguarniti, non havendo modo di provedere de cavallo e mantenerlo, per il che il servitio di Vostra serenità rimane sommamente pregiudicato. Dalla somma prudenza del già eccellentissimo signor Procurator Foscarini di eterna et gloriosa memoria, vien dato obligo a nodari, con pena in caso di trasgressione, che nelle stipulationi de contratti di nozze et alienatione de beni debbano haver fede dal deputato sopra i libri feudali della guarnigione, che sono tenuti, acciò possino con la nominatione di essa nella compositione della scrittura dar obligo a quelli che contrattano di guarnire la somma contenuta nella medesima fede, ma venendo da molto tempo in qua dalli nodari trascurato il proprio debito, seguono li pregiudicii che si praticano, onde il far osservar e renovar questo decreto, obligando che subbito fatte le conventioni et acquisti di qualsivoglia natura, debbano li acquisitori translatar a nome loro li beni ricevuti. Lo crederei molto utile, perché s’aggiustaria la scrittura del deputato, si levaria ogni confusione et si renderebbero certamente molto avantaggiati l’interessi di Vostra serenità. Io restai di passare a castigo contro li medesimi nodari, per non essermene data l’auttorità et per non haverne veduto esempio nelli miei precessori.
Nella parte di Rettimo correvano sotto diversi nomi caratti 172, che per molti anni non si haveva cognitione delli veri possessori, per diffetto di che non veniva prestato il dovuto servitio. Conosciuto da me il pregiuditio et applicatovi l’animo, per non lasciar che più in longo corresse, ho con termini proprii fatto poner in chiaro li nomi di quelli che effettivamente possedono, onde al presente restano adempite tutte le guarnigioni.
Altro pretesto trovano li feudati per non prestar la dovuta obedienza, non solo di guarnire il loro obligo, ma particolarmente per sottrahersi dal cavalcare. Questo è di non trovar cavallo per fornir le loro poste, contentandosi più tosto soccombere alle pene delle sguarnigioni, che co’l riguardo della spesa della bocca del cavallo, trona maggior conto ad essi di pagare, liberandosi con la privatione di quello dal servitio personale nelle publiche funtioni et anco dalla comprede di esso cavallo. Per levar questa fraude et far poner li cavallieri all’essercitio, col quale unitamente il servitio saria con ogni puntualità adempito, stimo che fosse bene che venisse fatta la provisione de cavalli dal publico, la quale per quanto ho potuto conoscere si potria procurare senza interesse di Vostra serenità et meno danno de particolari.
Ogn’anno uno per l’altro capita nell’erario di Vostra serenità denaro di ragione di pene de sguarniti disobedienti, per la somma di 6.000 ducati in circa. Questi sono già stati assegnati per spesa delle fortificationi delle città e fortezze di quel Regno, che all’hora erano convenevoli, cessata al presente l’occasione, stimarei che del denaro di questa ragione si prendessero come ad imprestito 2.000 ducati all’anno per comprada de cavalli da Brazzo di Maina. Per risarcirsi dalla vendita di essi, senza rischiar il denaro, si trovariano persone che li condurriano di quella grandezza et età che le saria ordinato. La quantità che si tenesse bisogno per ogni città, si riceveria la cognitione con la visita ch’annualmente il Proveditor de cavalli va facendo. Al subito arrivo de cavalli e con precedente notitia che venisse fatta a feudati, si potria a loro distibuire con l’intervento dell’eccellentissimo Generale e del Proveditor de cavalli, con l’effettivo esborso di quello valessero, che stimo saria circa reali 30 per ogn’uno, pretio avantaggioso per il feudato, senza pu[b]lico detrimento. Et perché cadauno havesse a restar sicuro di non ricever cavallo di maggior o minor qualità, ricordarei riverentemente, che in loco publico la sorte fosse quella che havesse a soprastare nella dispensa, cioè ponendo li feudati di carattada uguale da una parte et li cavalli non disughuaglianti [?] all’obligo dall’altra parte et imbossolando in presenza delli medesimi rappresentanti, la sorte saria quella che valeria alla distributione.
Il cavalier Bortolo Geliseo et Bernardin Gaspardi, trattenuti con stipendio per servitio di Vostra serenità, si sono dimostrati, per il tempo che di ordine publico assisterono per miei tenenti in quel Regno, non meno pronti che diligenti di far conoscere il valore et esperienza che possedono nella professione militare, non havendo pretermesso ogni applicatione per avanzarsi in merito appresso l’Eccellenze vostre, della cui gratitudine si rendono ad ogni maggior impiego del lor servitio degni.
Nel tempo che mi son fermato nel lor servitio assicuro la Serenità vostra non haver havuto altro respiro ch’i vantaggi della Patria, non havendo mai tralasciato d’incontrare et abbracciare tutto ciò ch’habbi creduto di publico beneficio, altro oggetto mai non havendo condotto le mie operationi, che l’ambitione d’incontrare la sodisfattione dell’Eccellenze vostre, per la quale con fervore di volontà et con ardentissimo desiderio ho studiato di complire a miei gran doveri.
L’eccellentissimo vice General Cornaro pure ne restò a pieno informato et dall’inesplicabil prudenza del quale, unita all’applicatione indifessa che tiene al publico servitio, non sarà difficile ridurre a perfettione ogni difetto di quella cavalleria, sicome supplisse con incomparabil virtù a tutti gl’altri importantissimi interessi di Vostra serenità in quel Regno.
Mi consolo infine che il valore et esperimentata virtù dell’illustrissimo Mula, mio signore e successore, sarà quella che pienamente supplirà a quanto per diffetto della mia debolezza non havessi potuto io adempire in ben servire Vostra serenità, assicurandola che in qual si sia incontro di prestar servitio alla Patria non risparmiarò né fortune, né vita per farmi conoscere buon servitore di Vostra serenità et di cadauna di Vostre eccellenze.