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21 maggio| 1647 Gerolamo Correr

Dispaccio del 26 agosto| 1647|

N. (senza numero)

Serenissimo Principe,
ha con più decreti stabilito, cotesto Eccellentissimo Senato, che tutte le cose de’ nuovi habitanti, tam attive quam passive, siano ricconosciute da chi rescrive a questo Reggimento; e se bene sotto il già Eccellentissimo Malipiero, mio precessore, fu interfetto sul territorio di Montona da Sime Rados, suddito di quella giurisdittione, Giure Suren, habitante nuovo, non dimeno l’Illustrissimo signor Giorgio Bragadino, che all’hora si trovava colà Podestà, pretese il giuditio di questo delitto. Esso Eccellentissimo Malipiero, per mantener il dritto alla propria carica, col fondamento de’ preaccennati publici decreti, sostenne aspettarsi a lui, et fu costretto a darne parte a Vostra Serenità, la quale con ampia dichiaratione terminò in favor delle di lui ragioni, come si vede dall’aggionta copia de’ ducali; onde, havendo io dovuto poi passar più oltre nel sodetto caso, per gli necessarii effetti di giustitia, mandai a’ giorni decorsi gli offitiali di questa corte per procurare l’arresto del prenominato Sime interfettore; e perché, nell’atto dell’attentata ritentione da uno de’ nuovi habitanti, che si ritrovavano in scorta de’ medesimi offitiali, sia stata tratta arcobuggiata in aria, come suol avvenire, per intimorire il reo, che si diede alla fuga; e perché pure i stessi offitiali, conformi l’ordenario costume, si sono assecurati delle spese a lor toccanti per il viaggio con le robe di esso reo; è parso all’Illustrissimo signor Andrea Corner, attual Podestà di Montona, di formar per quest’occasione processo sotto vano pretesto di turbata giurisditione, sopra inventate querele de altri, sottoposti parimenti a questa censura, correi, e nel medesimo caso compagni del predetto Sime, contro essi nuovi habitanti et offitiali, intendendo di castigarli; havendoli pure per tal’effetto chiamate alla sua obedienza, coll’occluso proclama, diversificante la verità del fatto.
Questo caso non è pur nuovo; è stato di già particolarmente deciso da cotesta soprema sapienza et auttorità, costituito io cognitore di esso, e dicchiaratone giudice legittimo. Ho per ciò mandato a ritener detto Sime, e non Piero, benché correo, come persona fatta suddita di questo loco; né potuto haversi nelle forze, è stato poi, con li preaccennati tali quali querelanti, proclamato d’ordene mio in forma publica e consueta anco in Montona.
Se adunque ho ben potuto capitar a quest’ordene di procedere, in adempimento delle decisioni di Vostre Eccellenze e degli doveri di giustitia in fatto d’importanza, senza obligo di ricchieder ad altri ciò che più non è suo, non so scorgervi colpa degli osservatori, ma quando anco i medesimi havessero in alcuna parte mancato, meno potrebbe Sua Signoria Illustrissima in loco ingerirsi, mentre assolutamente dispone la publica volontà, lampa sicura d’ogni operatione, che dove si tratta de’ nuovi habitanti, active et passive, habbi a supplirvi intieramente questo tribunale; onde se in questa natura de’ casi il detto signor Podestà non può estendersi sopra i proprii sudditi, meno certamente può haver luogo la di lui pretesa nel giudicar quei de altri.
L’ho avvertito di tutte queste circostanze, e ricercatolo espressamente che se astenghi dal progredimento de’ pregiuditii verso questa carrica, per la cui dovuta imunità, sostenuta sempre dal forte braccio delle Serenità Vostra, ho finalmente convenuto passar a inhibitioni.
Mi ha per ultimo risposto, che contro nuovi habitanti tutti non intende più di progredire, ben sì, quanto a Lucia Radossa et agli offitiali di questa corte, che sono semplici ministri di essecutione de’ miei ordeni, appoggiandosi a caduco fondamento di non esser questi nuovi habitanti. A suo modo anco parlando, sa benissimo Vostra Serenità che ogni accessorio deve seguitare il suo principale, né questo si può segregar da quei, massime in sì distinto genere di negotio, che porta seco in unione tutte le dipendenze.
Il principale s’intende l’huomicida, seguita per accessorio così l’isperimentata ritentione contro lui, come qual si voglia altro emergente successo per tal’ordine.
Ho riverentemente considerato già a Vostre Eccellenze, che dove si tratta de’ nuovi habitanti, non solo il particolare di essi, ma cadaun altro che con loro in qual si sia modo havessa a fare, deve soggiacere a questa giustitia, così restando firmamente disposto da cotesto sapientissimo Senato; oltre che la sopradetta Lucia Radossa è orionda nuova habitante, se nata di habitante nuovo, e dall’altro canto, maritata pure in habitante nuovo, ritrovandosi ella al possesso de’ publici terreni concessi a’ suoi maggiori dell’anno 1593 dall’Illustrissimo signor Giacomo Reniero, che a quel tempo essercitava questa carrica, come ciò appare da espresse investiture che saranno tra le scritture qui annesse; et è sorella di Catterina, compresa in detto proclama per nuova habitante sotto Parenzo; non mutando la sua conditione la mutatione del luoco, né servendo al caso il dire, che habbi costei altri beni nella giurisditione di Montona, e che per avventura paghi per essi quella Podestaria, mentre massime tali insussistenti ragioni furono nella passata discrepanza portate dall’antedetto Illustrissimo Bragadino, e come tali regette dalla somma prudenza dell’Eccellenze Vostre. Basta ch’essa donna Lucia sia nuova habitante, il che anco dupplicatamente si mostra ex parte patris, et ex parte viri.
Altrimenti, quasi il maggior numero di questi nuovi habitaniti, che oltre i beni investiti di publica ragione ne tengono altri per la provintia, verrebbe a mutar lo stato, e sottoporsi a quegli rettori a esclusione di questa Reggenza, con sconcerto e confusione di ben regolato governo.
Il tutto humilmente rappresento a Vostre Eccellenze, ben sperando che le loro sagge deliberationi non solo saranno conformi alle apunto già puoco tempo essercitate nella presente materia, ma etiamdio più rigorosamente e(seguite) per la provintia tutta, per troncar in avvenir la continuatione a queste discordie, et a se stesse molestia. Gratie etc.

Di Pinguente, 26 agosto 1647.

Girolamo Correr, Capitanio di Raspo.

Allegati: vari documenti concernenti la morte di Giure Suren (22 cc.).

AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 41.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.